L’opportunità delle mascherine chirurgiche marcate CE

Purtroppo solo poche mascherine prodotte in Italia sono marcate CE. Acquistiamo sempre più false mascherine CE dall’estero con il rischio di credere di essere protetti indossando dispositivi senza i requisiti di protezione. Inoltre, le aziende possono incorrere in sanzioni o denunce a seguito delle ispezioni di Carabinieri o ATS se vengono consegnate ai dipendenti mascherine non CE (o senza autorizzazioni in deroga dell’ISS o INAIL).

Cosa fare?? Intanto acquistare soprattutto mascherine italiane, poi chiedere prima dell’acquisto la dichiarazione di conformità. Già dall’analisi del documento è possibile individuare le bufale. Se la mascherina è un DPI (tipo FFP) ci deve essere il numero e il nome dell’ente di certificazione che certifica la mascherina e il riferimento della norma EN 149 che specifica i requisiti minimi delle mascherine come DPI. In ogni caso bisogna verificare l’esistenza dell’ente di certificazione.

Se si tratta di una mascherina chirurgica nella dichiarazione di conformità emessa dal produttore dovrà essere presente il riferimento alla norma EN 14683 che definisce le prove che le mascherine devono superare. Se possibile richiedete l’attestato di prova delle mascherine.

Qui sta l’opportunità per le aziende italiane: producete le mascherine e marcatele CE!!! così le aziende italiane non sono costrette a rivolgersi ai ciarlatani che ci prendono in giro con prodotti fasulli e falsamente protettivi.

Come fare a marcare CE le mascherine chirurgiche?? Basta individuare un laboratorio che effettui le prove secondo la EN 14683 e la EN 10993 e un professionista che realizzi il Fascicolo Tecnico e la registrazione al Ministero della Salute.

Non sai come fare?? Ti aiutiamo NOI, sappiamo come guidarti!! Tu provaci!! E’ un’opportunità!! Pensate da ora in poi quante mascherine dobbiamo ancora usare e come possono essere personalizzate!!

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E’ stata pubblicata la UNI EN ISO 45001 il 12 marzo 2018

La norma è già disponibile nella versione italiana sul sito dell’UNI.

La struttura della norma non ha subito variazioni rispetto alla FDIS ed è basata sulla High Level Structure (HLS) o Struttura di Alto Livello.

Si attenderà la modifica all’art. 30 del D.Lgs 81/08 per il recepimento della norma quale modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

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Verso la nuova UNI EN ISO 45001

A breve verrà pubblicata la nuova ISO 45001 a seguito della quale è previsto che il British Standard BS OHSAS 18001 del 2007 venga ritirato dal “British Standards Institution” (BSI).

La pubblicazione della ISO 45001 è pianificata nel 2018.

Affinché la ISO 45001 possa essere utilizzata come un criterio per la certificazione, i possessori dello standard devono chiarire quanto segue:

– Coordinamento del ritiro previsto della BS OHSAS 18001 dopo la pubblicazione della nuova ISO 45001
– Prerequisiti per il passaggio di una certificazione in vigore alla nuova ISO 45001: devono essere chiari il tempo necessario e il periodo di transizione.

L’obiettivo è quello di garantire la certificazione senza interruzione di continuità per le organizzazioni che già possiedono certificati OHSAS 18001.

La procedura dovrà essere coordinata e definita tra l’International Standards Organisation (ISO), il British Standards Institution (BSI) e l’International Accreditation Forum (IAF), e dagkli organismi di accreditamento nazionali.

Le aziende che sono certificate BS OHSAS 18001:2007 dovranno cambiare i propri sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro quando lo IAF confermerà la nuova ISO 45001:2016 come nuovo criterio di certificazione.


Struttura della ISO 45001

La ISO 45001 avrà la cosiddetta “Struttura di Alto Livello”:

– identica struttura per tutti i sistemi di gestione
– stesso utilizzo di testi e terminologia
– standard più facili da capire
– applicazione più efficiente di sistemi di gestione integrati

I dieci principali paragrafi della ISO 45001

1. Scope
2. Normative references
3. Terms and definitions
4. Context of the organization
5. Leadership
6. Planning
7. Support
8. Operations
9. Performance evaluation
10. Improvement

Cambiamenti di contenuto

La nuova ISO 45001, come l’esistente BS OHSAS 18001:2007, continuerà ad essere basata sul modello “Plan-Do-Check-Act”.

Partendo da nuove regole ISO per lo sviluppo degli standard internazionali per sistemi di gestione, un maggior risalto è assegnato al contesto dell’organizzazione.

Il secondo cambiamento atteso riguarda il maggiore ruolo assegnato al top management. La salute e la sicurezza sul lavoro diventeranno aspetti centrali dell’intero sistema di gestione e ciò richiederà un consistente impegno da parte del top management.

Un altro nuovo aspetto sarà che l’organizzazione deve identificare e descrivere chiaramente le opportunità di miglioramento della salute e della sicurezza sul lavoro in un processo a sé stante.
L’integrazione del sistema di gestione OH&S con il sistema di gestione generale ISO viene semplificata dal fatto che la nuova ISO 45001 avrà la stessa struttura degli standard ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

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D.Lgs 81/2008 – Sicurezza dei lavoratori – Corsi Obbligatori

Il 26 gennaio 2012 è entrato in vigore l’accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. In tale accordo sono contenute le procedure per adempiere agli obblighi di formazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’art.37 del d.lgs.81/2008.

Con riferimento all’Accordo sopra citato, si comunica che è vigente l’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori secondo quanto di seguito riportato:

  • tutte le aziende con lavoratori o soci lavoratori, sono obbligate ad adempiere all’Accordo Stato/Regioni, rimane invece facoltativa la  formazione per i colloboratori famigliari;
  • tutti i lavoratori devono essere sottoposti a formazione (compresi i lavoratori atipici e quelli assunti a tempo determinato);
  • è previsto che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile a seconda del settore di appartenenza dell’azienda;
  • in base al livello di rischio dell’azienda la durata minima complessiva del corso è di:

8 ore
Aziende a BASSO RISCHIO
Es. ambulanti, alberghi, commercio al dettaglio, bar, ristoranti, piccoli   artigiani
* 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore
* 4 ore di formazione specifica a seconda del settore di appartenenza
12 ore
Aziende a MEDIO RISCHIO
Es. Agricoltura, pubblica amministrazione
* 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi settore
* 8 ore di formazione specifica a seconda del   settore di appartenenza
16 ore 
Aziende ad ALTO RISCHIO
Es. Edilizia
* 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi   settore
* 12 ore di formazione specifica a seconda del   settore di appartenenza

  • non sono sottoposti a formazione (generale e specifica) i lavoratori per i quali il datore di lavoro possa documentare di aver già svolto alla data del 11.01.2012 una formazione nel rispetto delle leggi vigenti e del contratto di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento;
  • per i lavoratori già in servizio, nel caso non avessero in precedenza fatto alcuna formazione, è necessario adeguarsi immediatamente. Per i neo assunti la formazione dovrà essere fatta anteriormente o entro 60 giorni dall’assunzione.
  • la formazione prevista nell’Accordo 26.12.2012 non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I.,ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.

Facciamo presente che la sanzione prevista per l’inadempienza è l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

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